1. I colori da utilizzare per i segnali stradali sono di seguito indicati ed hanno le caratteristiche colorimetriche stabilite con disciplinare tecnico di cui all'articolo 79, comma 9. Per i segnali di pericolo e prescrizione permanenti si impiegano i colori bianco, blu, rosso e nero, fatte salve le eccezioni previste nelle figure e modelli allegati al presente regolamento.

2. Nei segnali di indicazione devono essere impiegati i seguenti colori di fondo, fatte salve le eccezioni espressamente previste:

a) verde: per le autostrade o per avviare ad esse;
b) blu: per le strade extraurbane o per avviare ad esse;
c) bianco: per le strade urbane o per avviare a destinazioni urbane; per indicare gli alberghi e le strutture ricettive affini in ambito urbano;
d) giallo: per segnali temporanei di pericolo, di preavviso e di direzione relativi a deviazioni, itinerari alternativi e variazioni di percorso dovuti alla presenza di cantieri stradali o, comunque, di lavori sulla strada;
e) marrone: per indicazioni di località o punti di interesse storico, artistico, culturale e turistico; per denominazioni geografiche, ecologiche, di ricreazione e per i camping;
f) nero opaco: per segnali di avvio a fabbriche, stabilimenti, zone industriali, zone artigianali e centri commerciali nelle zone periferiche urbane;
g) arancio: per i segnali SCUOLABUS E TAXI;
h) rosso: per i segnali SOS E INCIDENTE;
i) bianco e rosso: per i segnali a strisce da utilizzare nei cantieri stradali;
l) grigio: per il segnale SEGNI ORIZZONTALI IN RIFACIMENTO.

3. Le scritte sui colori di fondo devono essere:

a) bianche: sul verde, blu, marrone, rosso;
b) nere: sul giallo e sull'arancio;
c) gialle: sul nero;
d) blu o nere: sul bianco;
e) grigio: sul bianco.

4. I simboli sui colori di fondo devono essere:

a) neri: sull'arancio e sul giallo;
b) neri o blu: sul bianco;
c) bianchi: sul blu, verde, rosso, marrone e nero;
d) grigio: sul bianco.

5. Il colore grigio è ottenuto con una parziale copertura (50%) del fondo bianco con il colore nero.


Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada - Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 (in Suppl. ord. alla Gazz. Uff., 28 dicembre 1992, n. 303) e successive modificazioni.