1. I segnali verticali si dividono nelle seguenti categorie:

A) segnali di pericolo: preavvisano l'esistenza di pericoli, ne indicano la natura e impongono ai conducenti di tenere un comportamento prudente;
B) segnali di prescrizione: rendono noti obblighi, divieti e limitazioni cui gli utenti della strada devono uniformarsi; si suddividono in:
   a) segnali di precedenza;
   b) segnali di divieto;
   c) segnali di obbligo;
C) segnali di indicazione: hanno la funzione di fornire agli utenti della strada informazioni necessarie o utili per la guida e per la individuazione di località, itinerari, servizi ed impianti; si suddividono in:
   a) segnali di preavviso;
   b) segnali di direzione;
   c) segnali di conferma;
   d) segnali di identificazione strade;
   e) segnali di itinerario;
   f) segnali di località e centro abitato;
   g) segnali di nome strada;
   h) segnali turistici e di territorio;
   i) altri segnali che danno informazioni necessarie per la guida dei veicoli;
   l) altri segnali che indicano installazioni o servizi.

2. Il regolamento stabilisce forme, dimensioni, colori e simboli dei segnali stradali verticali e le loro modalità di impiego e di apposizione.

3. Ai soggetti diversi dagli enti proprietari delle strade che non rispettano le disposizioni del presente articolo e del regolamento si applica il comma 13 dell'art. 38.